A subire le conseguenze sarebbero i pazienti, peraltro senza preavviso e con efficacia retroattiva!
AIMTES non molla la strada istituzionale, insieme alle sigle CEM e SIMMAS.
Abbiamo attivato le procedure istituzionali di richiesta di interrogazione parlamentare: auspicabilmente i ministeri competenti relazioneranno a breve in Parlamento sulla questione.
Nel frattempo è di ieri la notizia che Il Tar Lazio, con Sentenza nr. 02150 del 04/05/2017 ha respinto la richiesta di misure cautelari e sospensiva della Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr 7/E del 4/4/2017 dell’Istituto E.Fermi , dell’ Associazione Italiana Massofisioterapisti, e Comitato Nazionale Massofisioterapisti , contro l’Agenzia delle Entrate.
Per i giudici “non sono ravvisabili i presupposti dell’estrema gravità , urgenza ed irreparabilità cui l’art.56 del C.p.a.)”.
Per la richiesta di annullamento della circolare in parte qua, dove prevede che le prestazioni erogate da Massofisioterapisti diplomati dopo il 17/3/1999 non siano detraibili, rimandata l’istanza alla trattazione collegiale in camera di consiglio del 06 giugno 2017.
Il Tar Lazio esprime nella sentenza le sue perplessità in ordine al “giudice deputato alla cognizione della causa”. Il punto è se il TAR sia o meno competente a discutere la materia, visto che all’atto impugnato (la circolare dell’Agenzia delle Entrate) non sembra potersi riconoscere natura regolamentare ovvero di atto amministrativo generale soggetto alla giurisdizione del G.a.
In altre parole, non sembra che la circolare impugnata abbia valore normativo, pertanto non sarebbe impugnabile.
E questa è la buona notizia! Le circolari e le risoluzioni ministeriali o dell Agenzia delle Entrate, non costituiscono fonte di dirittto, non vincolano pertanto né i contribuenti né i giudici. “Sono atti che possono solo dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge”, così la Corte di Cassazione nella sentenza nr. 5137 del 5/3/2014.
QUINDI, dalla sentenza Tar Lazio di ieri desumiano che:
- - la Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr 7/E 2017 non avrebbe valore e natura regolamentare, quindi non sarebbe vincolante per il contribuente.
- - Il TAR Lazio potrebbe non essere competente proprio per la mancanza di natura normativa e regolamentare dell’atto
- - Non sussistono comunque secondo i giudici presupposti di urgenza e gravità tali da accettare la richiesta di sospensione dell’efficacia della circolare
- - La trattazione dell’istanza è rimandata alla camera di consiglio del 6 giugno 2017 che potrebbe pronunciare la non competenza del G.a. , il che sarebbe un punto e a capo che però consentirebbe l'apertura di nuove strategie (commissione tributaria?)