QUESTIONE DI INTERESSE PREVALENTE....PAROLA DI GIUDICE!
Riguardando le miriadi di sentenze che hanno riguardato il massofisioterapista in questi 20 anni, potremmo dire che forse l’unico filo conduttore, l’unico tratto di coerenza che intravvediamo è la ricorrenza sistematica del concetto di “interesse prevalente”.
Il che ci porta ad una serie di considerazioni che vorremmo condividere con voi.
La formazione del masso fisioterapista, come si sa, è proseguita ed è rimasta de qua configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971 n. 403), con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (Consiglio di Stato sez III 17 giugno 2013 n. 3325)
Interessante in tale contesto un passaggio nodale dell’ordinanza del Consiglio di Stato Nr 03430/2015 che riportiamo fedelmente: “in attesa della determinazione da parte del Ministero della Salute, la cui esigenza viene sottolineata nel provvedimento oggetto del giudizio, di un quadro giuridico chiaro per il riordino, appare PREVALENTE l’interesse della ricorrente ma anche della COLLETTIVITA’, alla detta conservazione (dei relativi corsi di formazione)”.
La Corte Suprema in sostanza dovendo valutare la richiesta di riforma dell’ordinanza cautelare Tar MARCHE N-.00170/22015 concernente la sospensione dei corsi di formazione di massofisioterapia , ha ritenuto invece di riconoscerne non solo la LEGITTIMITA’ , ma l’opportunità per INTERESSE PREVALENTE della stessa collettività.
Il concetto di INTERESSE PREVALENTE ha determinato di recente un altro fatto nuovo : una nuova scuola di formazione in Umbria, PUNTO FORMAZIONE srl, accreditata dalla Regione Umbria - alla stregua dell’Istituto E.Fermi - quale ente di formazione per la figura del masso fisioterapista, aveva attivato la formazione del masso fisioterapista a settembre 2016 a fronte di apposite delibere autorizzative regionali .
Nel frattempo, su istanza dell’Istituto E.Fermi, il TAR UMBRIA con sentenza n.157/2017 aveva accolto la richiesta di annullamento delle delibere della Giunta regionale della Regione Umbria per l’autorizzazione allo svolgimento dei suddetti corsi da parte di PUNTO FORMAZIONE , per ritenute “carenze istruttorie” . Con Decreto del Consiglio di Stato n.01035/2017 la Corte Suprema ha tuttavia sospeso l’esecutorietà della sentenza TAR UMBRIA 157/2017, confermando quindi la legittimità della prosecuzione dei corsi avviati da PUNTO FORMAZIONE e la piena esecutorietà delle delibere attuative e di autorizzazione della Regione Umbria.
Anche in questo caso è stata la valutazione degli “interessi prevalenti” a guidare la ratio dei giudici, che nella fattispecie scrivono quanto segue: “considerato che la sentenza impugnata si fonda su ritenute carenze istruttorie ……, considerato che i corsi sono stati avviati e lezioni si stanno svolgendo anche attualmente secondo i programmi …., ritenuto che sia PREVALENTE l’ìnteresse dell’appellante e soprattutto dei frequentatori del corso, alla continuità nello svolgimento dei programmi e delle relative lezioni……..P.Q.M. accoglie la richiesta”, e per l’effetto sospende la sentenza TAR UMBRIA .
Quindi, in questo caso i diritti dei partecipanti al corso hanno costituito un INTERESSE PREVALENTE rispetto ad altre considerazioni più o meno formali o sostanziali.
Ed ora veniamo ad altre considerazioni, o meglio, ad altre possibili proiezioni per gli ulteriori sviluppi della figura professionale del massofisioterapista, la più “giudicata” della storia.
Ci riferiamo ai possibili esiti del ricorso proposto presso il TAR LAZIO dal Comitato Europeo Massofisioterapisti contro il Ministero della Salute e l’AIFI, per l’accertamento del silenzio inadempimento sulla richiesta di adozione di un decreto ministeriale previsto dal D.M. del 10 luglio 1998, andato in Camera di Consiglio proprio pochi giorni fa: quale sarà “l’interesse prevalente” che ispirerà i nostri giudici questa volta?
Sarà prevalente l’interesse alla conservazione dello stato attuale, anche se tutte le parti interessate convengono sull’esigenza di un “quadro giuridico chiaro” ?
Oppure sarà prevalente l’interesse al RIORDINO della figura ?
Oppure ancora sarà prevalente l’interesse di coloro che ritengono non ci debba essere altra figura, oltre alle professioni sanitarie di formazione universitaria, nell’area della riabilitazione ?
Staremo a vedere, ma il nostro auspicio e l’appello che tutti noi rivolgiamo alla giustizia amministrativa ed al legislatore è che tra gli interessi che verranno necessariamente valutati e soppesati, non ci si dimentichi di considerare che FORSE uno Stato di Diritto come il nostro dovrebbe pensare anche agli interessi di coloro che si sono formati legittimamente presso le istituzioni preposte da apposite normative nazionali, nella convinzione di svolgere un corso valido, riconosciuto ed abilitante ad una professione sanitaria.
Si tratta degli interessi di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie.
Non parliamo dell’interesse di un singolo individuo o di un singolo ente privato. Parliamo di un’intera categoria professionale. Far finta che non esista non rientra nel novero delle opzioni consentite!
Questione di interessi prevalenti!