ELENCO SPECIALE MASSOFISIOTERAPISTI LEGITTIMO.  IL MASSOFISIOTERAPISTA ISCRITTO NEGLI ELENCHI SPECIALI CONSERVA LA POSIZIONE ACQUISITA DI PROFESSIONE SANITARIA . LO DICE IL CONSIGLIO DI STATO

ECCO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO nr 4513 2022 del 1/6/2022

Si conclude oggi, 1 GIUGNO 2022, con sentenza nr 4513 del Consiglio di Stato un’epoca di caos e incertezze quanto alla figura del massofisioterapista.

La questione sollevata dai massofisioterapisti non rientrati nell’elenco speciale ad esaurimento istituito presso l’Ordine TSRM ai sensi del DM 9 Agosto 2019, in quanto privi dei 36 mesi di attività lavorativa

chiesti dalla norma primaria (l.145/2018) non aveva trovato accoglimento al TAR LAZIO , e ora il Consiglio di Stato al quale i ricorrenti si erano appellati, respinge i ricorsi promossi e conferma la posizione già assunta dal TAR LAZIO, fornendo con l’occasione una minuziosa ricostruzione del quadro giuridico-normativo del massofisioterapista, a partire dal 1961 ad oggi.

La Suprema Corte non ritiene che l’istituzione dell’elenco speciale dei massofisioterapisti rappresenti una questione di illegittimità costituzionale , né ritiene che la limitazione posta dalla norma quanto al requisito di 10 anni di esperienza professionale violi i principi costituzionali o norme europee. Non ritiene che vi sia una questione di “legittimo affidamento” . In sostanza boccia in toto la linea dei ricorrenti, che potranno di fatto continuare a lavorare ma come “operatori di interesse sanitario”.

Di seguito brevemente i punti salienti della sentenza, in attesa di fornirvi un comunicato FIMFT e dei nostri legali:

-          La legge 145/2018 non ha abrogato la figura del massofisioterapista, bensì “ha inciso esclusivamente sulla sua qualificazione, dequotandola da “professionista sanitario” a “operatore di interesse sanitario”; parimenti la legge non incide sull’attivazione dei corsi di formazione regionale "che pertanto sono proseguiti e proseguono legittimamente per la formazione dell’operatore di interesse sanitario

-          Il DM 9 Agosto 2019 del Ministero della Salute ha istituito all’art 1 gli elenchi speciali ad esaurimento per tutti i profili che avevano una professione sanitaria di riferimento (che erano cioè stati riordinati) L’elenco speciale dei massofisioterapisti non è stato inserito dal Ministero della Salute nell’art 1, bensì in separato art. 5, “al quale si applicano le stesse identiche disposizioni degli altri elenchi”, semplicemente perché il massofisioterapista non era stato riordinato. Non c’è dunque alcuna differenza giuridica tra gli elenchi di cui all’art 1 e l’elenco dei mft di cui all’art. 5 !

-          Nessuna illegittimità dell’art 5 del DM 9 Agosto 2019 e nessuna illegittimità nell’aver incluso il massofisioterapista nel novero delle figure sanitarie da disciplinare ai sensi della Legge 145/2018, nei limiti e secondo i criteri posti dalla legge stessa

-          Nessuna illegitimità nell’operato del legislatore che ha posto il limite di 36 mesi di attività professionale, nessuna violazione del diritto eurounitario

-     Bocciata la tesi dei ricorrenti anche sul punto del presunto “legittimo affidamento”, in quanto stante la Corte Suprema, “quando gli appellanti si sono iscritti ai corsi regionali era già noto che l’abilitazione conseguita permettere di svolgere l’attività di massofisioterapista in termini di “operatore di interesse sanitario” 

- L’accesso all’elenco speciale mft, è stato riservato dunque  legittimamente ai massofisioterapisti formati a seguito di corsi attivati entro l’a.s. 2012/2013 , “quando il mft era qualificato come “professione sanitaria non riordinata” anche nella classificazione del Ministero della Salute” , e che abbiano potuto dimostrare di vantare almeno 36 di attività lavorativa". La corte prosegue precisando che “ In una prospettiva di “sanatoria” inevitabilmente rivolta al passato , il legislatore ha inteso dunque regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalità acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di un’attività professionale svolta in piena autonomia e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi affidamenti sulla ampiezza abilitante del titolo in questione .”

 -          “L’elemento temporale, cui si riconnette un diverso vissuto esperenziale, funge da differenziazione sostanziale tra le due categorie di massofisioterapisti appena descritte: solo chi possiede l’anzianità lavorativa prevista dalla legge puo’ dirsi parte di quel personale inevitabilmente più qualificato ed idoneo a garantire cure efficaci ed appropriate alla collettività. E, inoltre, sotto diverso profilo, solo i mft già da tempo inseriti nel mondo del lavoro svolgendo un’attività con autonomia professionale e dignità propria di professione sanitaria possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione già acquisita.

GRAZIE ALLA FIMFT DELLA QUALE SIAMO ONORATI DI ESSERE SOCI FONDATORI, PER LO STRAORDINARIO LAVORO SVOLTO SU MANDATO DI TUTTI NOI .  GRAZIE AVV.ZAMPIERI E AVV.RINALDI PER AVER RICOSTRUITO IN MODO MAGISTRALE 50 ANNI DI  STORIA GIURIDICO-NORMATIVA  DI UNA DELLE FIGURE PIU' DISCUSSE  NEI TRIBUNALI D'ITALIA, E PER AVER TUTELATO LA DIGNITA' PROFESSIONALE DEL MASSOFISIOTERAPISTA.  GRAZIE AI 667 RICORRENTI  CHE SI SONO UNITI A NOI DELLA FIMFT.

OGGI L'ELENCO SPECIALE DEI MASSOFISIOTERAPISTI E' SALVO E IL MASSOFISIOTERAPISTA CONSERVA LA SUA POSIZIONE DI PROFESSIONE SANITARIA.