1 Costituzione
1. E' costituita un'associazione sportiva denominata " ASSOCIAZIONE ITALIANA MASSAGGIATORI SPORTIVI" e potrà assumere l'abbreviata denominazione di "AIMS"
2. La durata dell'associazione è illimitata.
2 Sede
L'associazione ha sede in Todi (PG) Via Tiberina 11.
3 Oggetto e scopo
1. L' Associazione si propone le seguenti finalità:
a) la promozione di attività ed iniziative utili alla tutela ed alla crescita professionale della figura del massaggiatore sportivo
b) la formazione permanente degli iscritti mediante corsi di specializzazione, aggiornamenti, stages e seminari professionalmente qualificati e qualificanti;
c) la promozione e sensibilizzazione nei vari ambiti sportivi, enti, federazioni e societa' sportive, per la formazione di una coscienza di "categoria" e per la salvaguardia della tutela sanitaria delle attivita' sportive
d) la rappresentanza e tutela del massaggiatore sportivo e delle ulteriori professionalità nell'area della riabilitazione sportiva, in ambito federale, nel pubblico e nel privato
2. L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle ad esse connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
4. L'Associazione ha un logo di forma circolare al cui interno compare la croce rossa su fondo blu, con la sigla AIMS in bianco; la denominazione estesa dell'associazione compare lungo il bordo del logo. L'interno del logo prevede le sagome stilizzate di alcune discipline sportive e i cerchi intrecciati dei giochi olimpici.
4 Patrimonio ed entrate dell'Associazione
1. Il Patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche o da persone giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il Fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti di euro 100 (cento) effettuati da ciascuno dei fondatori, nella complessiva misura di euro 500,00 (cinquecento)
3. Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:
• dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
• di eventuali contributi, donazioni, erogazioni e lasciti;
• degli eventuali introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione, la quota annuale di iscrizione all'Associazione, e la data entro la quale versare il contributo.
5. L'adesione alla Associazione, salvo in caso di esigenze straordinarie, non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
6. In caso di esigenze straordinarie connesse all'espletamento dell'attività dell'Associazione, l'Assemblea dei soci può deliberare contributi straordinari e le modalità di applicazione.
7. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
8. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
5 Fondatori, Soci, dell'Associazione
1. Sono aderenti alla Associazione:
• i Fondatori;
• I Soci della Associazione;
2. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
4. Sono Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.
5. Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. L'associazione riconosce le seguenti diverse tipologie di soci: soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari. Sono soci ordinari i massaggiatori sportivi in possesso dei titoli abilitanti nell'area della riabilitazione; sono soci sostenitori coloro che ritengono di condividere l'interesse dell'Associazione e che intendono contribuire all'attuazione dello stesso interesse; i soci onorari sono coloro che vengono nominati tali per le loro specifiche qualità e competenze personali e/o attitudinali nel contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. I soci sostenitori e i soci onorari vengono registrati in apposito registro separato.
6. Ciascun Aderente, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, ad intervenire in assemblea, con diritto di voto. Può rivestire cariche sociali solo il socio fondatore e il socio ordinario. Ciascun Aderente ha l'obbligo del versamento dei contributi entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo; ha altresì l'obbligo della collaborazione alla vita dell'associazione, e del rispetto del presente Statuto e del Regolamento.
7. l'Aderente che non è in regola con il versamento dei contributi non può intervenire in assemblea, né ha diritto al voto; l'inadempienza per morosità è altresì "giusta causa" per l'esclusione dall'Associazione.
8. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamento.
9. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. Il Consiglio Direttivo è comunque tenuto a comunicare il diniego.
10 . Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
11. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi quali il mancato rispetto del dovere di collaborazione, la non osservanza dei principi delineati dall'Assemblea, e di quant'altro specificato nello Statuto o nel regolamento, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
12. Non è previsto compenso per le cariche sociali, salvo eventuale rimborso spese, previa delibera del Consiglio Direttivo che ne stabilisce i criteri di calcolo, di verifica e di erogazione.
6 Organi della Associazione
1. Sono Organi della Associazione:
• L'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente del Consiglio Direttivo;
• Il Segretario del Consiglio Direttivo;
• Il Tesoriere;
• Il Collegio dei revisori dei conti
7 Assemblea
1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro i termini di legge. Essa inoltre:
• provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente del Vicepresidente, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti.
• approva il bilancio preventivo;
• delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
• delibera sulle modifiche al presente Statuto;
• approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
• delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.
• delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aderenti o da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Perugia.
4. La Convocazione è fatta mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare e dovrà essere spedito a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, se nominati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
6. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
8. Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro aderente all'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.
9. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente statuto, tutte le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione..
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti; da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.
8 Il Consiglio Direttivo
1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di venticinque membri compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, e i membri eletti in rappresentanza di una regione italiana, questi ultimi aventi residenza e domicilio nella regione che rappresentano.
2. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione e durano in carica per 5 anni e sono rieleggibili.
3. I consiglieri eletti in rappresentanza delle regioni italiane possono rappresentare su delega del Consiglio Direttivo l'Associazione presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale; essi possono altresì nominare propri delegati tra gli associati aventi residenza e domicilio nella regione di appartenenza.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
• la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
• la nomina del Comitato Esecutivo, composto da Presidente, Vice Presidente , tesoriere e segretario e da un consigliere da scegliersi tra i consiglieri eletti;
• la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
• la promozione di iniziative atte al miglioramento e al perfezionamento professionale;
• il monitoraggio degli aspetti tecnico-giuridici afferenti le professioni rappresentate;
• la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
6. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure, al Presidente o al comitato esecutivo.
7 . Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione dovrà essere fatta mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. La convocazione dovrà contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare e dovrà essere spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.
7. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominati.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
9 Il Presidente del Consiglio direttivo
1. Al Presidente ed in sua assenza o impedimento al vice presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, coordina l'operato del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
10 Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
11 Il Segretario del Consiglio Direttivo
1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.
12 Libri dell'Associazione
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, se nominati, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.
2. I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
13 Il Tesoriere
1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
14 Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
4. I revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.
15 Bilancio consuntivo e preventivo
1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
16 Avanzi di gestione
1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
17 Scioglimento
1. In caso di uno scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
18 Clausola compromissoria
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro da nominarsi di comune accordo tra le parti in conflitto. Mancando l'unanimità dei consensi per la nomina dell'arbitro unico, si addiverrà alla nomina di un collegio arbitrale di tre membri da nominarsi uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo dai due così nominati o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Perugia, il quale nominerà pure l'arbitro per la parte in conflitto che non vi avrà provveduto in congruo termine. Qualora le parti in conflitto fossero più di due e mancasse l'unanimità dei consensi per la nomina dell'arbitro unico, tutti e tre gli arbitri saranno nominati dal tribunale di Perugia.
19 Legge applicabile
1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile e comunque alle norme applicabili in materia.