Ancora turbolenze per i massofisioterapisti a quanto pare.

Accade , che non tutti i massofisioterapisti formati ai sensi della legge 403/71 abbiano potuto dimostrare di possedere i requisiti per avere accesso agli “elenchi speciali ad esaurimento dei massofisioterapisti”, istituiti ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dell’art.5 del Decreto Ministeriale 9 AGOSTO 2019.

Accade , che gli “esclusi”, alcuni di loro, nonché altre parti interessate, abbiano fatto ricorso per tutelarsi legittimamente.

Accade che sia proprio di questi giorni

l’ordinanza nr 10538/2020 del Tar Lazio, sul ricorso n.13991/2019 a fare notizia. I ricorrenti – stante il testo dell’ordinanza- avrebbero chiesto l’annullamento “del DM del Ministero della Salute relativo all’istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei TSRM e PSTRP nella parte in cui impone il possesso del requisito dei trentasei mesi di attività lavorativa svolta negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n.145 del 2018”. E fino a qui .....nulla da dire, se non attendere di comprendere se vi sia o meno illegittimità.

Il punto che,invece, potrebbe potenzialmente rappresentare un nuovo ribaltamento per il massofisioterapista, è un altro. Il testo dell’ordinanza, nel relazionare la prospettiva dei ricorrenti recita:“considerato che nella prospettiva di parte ricorrente, come da ultimo specificata in occasione della odierna udienza pubblica, l’art.5 del gravato decreto ministeriale” – quello , per intenderci, che ha istituito un elenco ad hoc per i massofisioterapisti, staccato da tutti gli altri elenchi istituiti all’art. 1, collegati ai rispettivi albi - “ sarebbe illegittimo in quanto riguardante figure (massofisioterapisti) non più annoverabili nella categoria delle “professioni sanitarie” – cui esclusivamente si riferisce l’art.1 comma 537, della legge n.145/2018 – ma in quella degli “operatori di interesse sanitario…”.

Quindi, in altri termini, i ricorrenti, per rivendicare il diritto - sacrosanto - di lavorare , senza avere l’obbligo di iscrizione al suddetto elenco, avrebbero chiesto la caducazione del predetto articolo 5 – l’ordinanza parla di “anelata caducazione del predetto art.5 “ - il che comporterebbe la perdita di efficacia dell’articolo, quindi la cancellazione dell’elenco speciale dei massofisioterapisti. Il tutto verrebbe fondato su una dichiarazione, che pesa come un macigno, e che questa volta non viene né dai fisioterapisti né dal Ministero della Salute, bensì dai massofisioterapisti stessi: il predetto art. 5 “sarebbe illegittimo in quanto riguardante figure (massofisioterapisti) non più annoverabili nella categoria delle “professioni sanitarie”, ma in quella degli “operatori di interesse sanitario”.

Ora, la procedura impone di dover integrare il contraddittorio e la notificazione del ricorso per pubblici proclami, sul sito internet del Ministero della Salute e su quello dell’ Ordine TSRM PSTRP, poiché - continua l’ordinanza – “l’anelata caducazione del predetto art.5 si rifletterebbe positivamente sui ricorrenti, ma non anche su tutti quegli altri soggetti che, qualora già iscritti nell’elenco ivi previsto, ne risulterebbero inevitabilmente danneggiati”.

Che succederà ora? Che valutazioni seguiranno? Quali saranno questa volta gli “interessi prevalenti” che i giudici riterranno di dover tutelare?

Ci auguriamo che, considerata la mancanza di una legge transitoria, che avrebbe dovuto dare congrua collocazione , ad esaurimento. per tutti i massofisioterapisti, i giudici optino per una revisione dei requisiti di accesso agli elenchi e consentano ai ricorrenti di entrare.

Questo lo scenario positivo.

Cosa succederà, invece, se prevarrà il convincimento – per noi infondato– che il massofisioterapista non abbia nulla a che vedere con le professioni sanitarie, essendo ormai un “operatore di interesse sanitario” e che quindi nulla avrebbe a che vedere con la legge 145/2018?

I massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali dovranno tutelarsi e intervenire quali controinteressati. L’udienza è fissata per il 4 maggio 2021, per la prosecuzione nel merito della controversia.

La FIMFT, federazione italiana massofisioterapisti, della quale AIMTES è uno dei soci fondatori, per la tutela della figura del massofisioterapista, si sta occupando della questione mediante gli studi legali di riferimento, e ci fornirà indicazioni nel più breve tempo possibile.