L'esonero della fatturazione elettronica è stato esteso anche ai "soggetti che  non sono tenuti all'inviodei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.Lo dice il "Decreto semplificazioni" convertito in legge 11 febbraio 2019 n.12 all'art.9 bis .

 Poichè l'interpretazione delle norme è in prima istanza di tipo "letterale", possiamo evidenziare che :

  • tutti i soggetti, indipendentemente che siano professione sanitaria o arte ausiliaria o altro, abilitati a fatturare prestazioni sanitarie, sono ESONERATI dall'obbligo della fatturazione, ma solo se le fatture riguardano prestazioni sanitarie e sono rese  a privati (vi rientrerebbero quindi  oltre al fisioterapista e alle altre professioni sanitarie, anche il massofisioterapista e il massaggiatore capo bagnino, 
  • Se le  prestazioni sanitarie sono fatturate a soggetti giuridici con partita IVA  (esempio centri, cliniche, club sportivi o altri ) l'esonero non vige, quindi si ha l'obbligo della fatturazione elettronica
  • Se le prestazioni non sono sanitarie (es. docenze o consulenze) l'esonero non vige, quindi si ha l'obbligo della fatturazione elettronica

Fermo restando l'esonero totale per chi è nel regime dei minimi o forfaittario.

 

Ci permettiano di dissentire da alcune interpretazioni che parlerebbero di "divieto" di fatturazione elettronica per i soggetti sopra indicati, in quanto la norma,  legge 17 dicembre 2018 n. 136  art.10-bis   parla di "esonero" dall'obbligo......altra cosa! 

 

Insomma, il bravo onesto  fisioterapista o massofisioterapista che si sia organizzato per essere pronto con la fatturazione elettronica al 1 gennaio 2019,  oneri annessi e connessi,  dovrà  vedersi anche  additato per le fatture elettroniche che avrà spedito per il mese di gennaio?

E se  si volesse  non usufruire dell' "esonero"......saremmo contribuenti "virtuosi" o "da perseguire"?