La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160) ha introdotto alcune novità importanti che è bene conoscere. 

Ma oltre alle novità introdotte, è importante evidenziare tanti altri aspetti che a quanto pare risultano poco chiari.  

Cerchiamo quindi di fare il punto della situazione:

1) FATTURAZIONE ELETTRONICA : chi è tenuto ? Chi è escluso ? In quali casi è comunque obbligatoria o proibita ?

Riportiamo di seguito un estratto della risposta nr.78 del 19/03/2019 data dall’ Agenzia delle entrate ad un interpello:

Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SDI. Ciò a prescindere sia del soggetto (persona fisica o società etc.. Che le eroga, e in conseguenza le fattura agli utenti-sia dall’invio o meno dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria).

Qualora nell’erogare la prestazione il soggetto (professionista persona fisica, società etc...) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino, documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica con sdi”.

(ulteriori dettagli e approfondimenti in area riservata soci)

 OBBLIGO TRASMISSIONE DATI SPESE SANITARIE  AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Entro il 31 gennaio 2020 tutti coloro che sono iscritti all’albo dei fisioterapisti inclusi i mft equipollenti o equivalenti dovranno trasmettere al sistema TS Tessera Sanitaria i dati delle fatture emesse nel 2019, limitatamente alle fatture emesse direttamente agli utenti finali e fatti salvi i casi di opposizione del paziente alla trasmissione telematica dei dati che lo riguardano (in tal caso va messo flag in anagrafica cliente affinché la fattura non vada al sistema ts e va annotato in fattura sia sulla copia al paziente che sulla vostra che il cliente ha fatto opposizione). 

Cos’è l’opposizione alla trasmissione e cosa deve fare il professionista:

L'art. 3 del DM 31-7-15 (richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016) precisa che il cittadino ha diritto di opporsi, anche solo oralmente, alla trasmissione dei suoi dati al Sistema TS, sensi dell’art.7 del Codice. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase: "Il paziente si oppone alla trasmissione dei suoi dati al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015".

(ulteriori dettagli su come registrarsi al sistema TS  e approfondimenti in area riservata soci)

SPESE SANITARIE DETRAIBILI SOLO SE CON SISTEMI I PAGAMENTO TRACCIABILI

Lo stabilisce la legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n.160 art.1 comma 679-680)

A decorrere dal 1 gennaio 2020 solo le spese sanitarie pagate in modo tracciabile (bonifici assegni pos) porranno essere detratte dall’imposta lorda. Si raccomanda di informare i pazienti. 

Tal disposizione non si applica a:

- detrazioni per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici

- detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN

fonte : ELABORAZIONE AIMTES